Autofficina LOMBARDI RENATO


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LIBRETTO E TARGHE

DA SAPERE

La carta di circolazione contiene tutte le caratteristiche tecniche rilevanti del veicolo e le associa al numero di targa e al numero di telaio. Contiene anche il nome del proprietario del veicolo, ma, sotto questo aspetto, non fa fede, perché il Dtt (Dipartimento dei trasporti terrestri, ex Motorizzazione) intesta la carta di circolazione a chi si dichiara proprietario, senza effettuare alcun controllo).

Il documento va tenuto a bordo del veicolo (articolo 180 del Codice della strada), pena una multa da 38 a 155 euro e l'obbligo di esibirlo in un posto di polizia entro il termine indicato dagli agenti nel verbale (pena una multa da 389 a 1.559 euro).

A bordo del veicolo devono sempre trovarsi anche il certificato di assicurazione RC auto (multa di 38 euro) e il tagliando della stessa polizza assicurativa (che deve essere esposto sul parabrezza, pena una multa da 23 a 92 euro). Anche questi documenti, se mancanti durante un controllo delle forze dell'ordine, devono poi essere esibiti in un ufficio di polizia. Ne sono esentate le auto adibite a trasporto pubblico o quelle date in noleggio, per le quali è possibile circolare con una copia della carte di circolazione sottoscritta dal proprietario del veicolo.

Le targhe identificano il veicolo, devono essere sempre due (tranne che per i motoveicoli, i veicoli in circolazione di prova e quelli con immatricolazione provvisoria) e devono essere perfettamente leggibili almeno nella parte alfanumerica. Le altre indicazioni contenute nelle due fasce laterali blu della targa attuale (introdotta all'inizio del 1999), come per esempio la sigla della provincia di residenza dell'intestatario e l'anno di prima immatricolazione, non sono invece obbligatorie, per cui la loro mancanza non comporta alcuna sanzione.

Furto, smarrimento o deterioramento:

Dall'inizio del 2001, con l'entrata in vigore della nuova normativa che semplifica la procedura per l'ottenimento del duplicato della carta di circolazione, la pratica parte direttamente dai posti di polizia. Purtroppo, in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di documenti molto vecchi, questo iter non può essere avviato ed è quindi necessario rivolgersi a un ufficio provinciale del Dtt (Dipartimento trasporti terrestri, ex Motorizzazione).

Chi smarrisce, subisce il furto o la distruzione del documento deve immediatamente presentarsi negli uffici delle autorità di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia o Vigili Urbani) per sporgere denuncia, munito di un documento d'identità valido.Terminati gli adempimenti burocratici, verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, valido 90 giorni.

Entro 45 giorni dalla denuncia, il duplicato deve essere recapitato all'indirizzo indicato dall'automobilista, per Postacelere, con spese (12,91 euro) a carico del destinatario.Se ciò non dovesse avvenire, è meglio telefonare al numero verde 800-232323 per verificare a che punto sia la pratica. Resta inteso che il permesso rimane valido fino alla consegna del duplicato.

Attenzione:
se nel frattempo il documento di cui si è denunciato lo smarrimento o il furto viene ritrovato dal titolare, quest'ultimo deve provvedere a distruggerlo.


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